UN NUOVO CODICE ROSSO: FRA NUOVE E VECCHIE MISURE. QUALE PROTEZIONE PER PREVENIRE I FEMMINICIDI?


 

Giulia Cecchettin, l’ennesima vittima di un ex fidanzato che non ha saputo gestire un “no”.Lo Stato interviene con nuove misure coercitive, con l’inasprimento delle sanzioni.Ma tutto questo servirà davvero? Quale tutela preventiva se gli organi di polizia non prestano ascolto alle grida di aiuto? Se il mostro ha la faccia del bravo ragazzo?

 

Nella seduta del 22 Novembre 2023 il Senato della Repubblica ha discusso il DDL che prevede un’implementazione del Codice rosso composto di 19 articoli, che mira a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure preventive, il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della tutela penale.

In parallelo a questi provvedimenti, si propone di assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere o domestica.

Nel dettaglio, ecco le novità del DDL:

-         articolo 1: amplia l’applicazione dell’ammonimento del questore e degli obblighi informativi alle vittime da parte delle Forze dell’ordine e delle istituzioni pubbliche;

-         articolo 2: modifica il codice antimafia estendendo le misure di prevenzione anche a soggetti indiziati di gravi reati legati alla violenza di genere e domestica;

-         articolo 3: garantisce la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nei processi relativi a vari reati legati alla violenza di genere;

-         articolo 4: prevede la priorità nella trattazione dei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, inclusa la richiesta e la decisione sulla misura cautelare personale;

-         articolo 5: introduce misure per favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica;

-         articolo 6: propone iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, inclusa la predisposizione di linee guida nazionali per l’adeguata formazione degli operatori.;

-         articolo 7: interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, stabilendo tempi specifici per la richiesta e la decisione sulla misura;

-         articolo 8: modifica le norme sulla comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo l’obbligo di monitorare il rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di misure cautelari;

-         articoli 9 e 10: aumentano le pene per la violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento, introducendo anche la possibilità di arresto in flagranza differita;

-         articolo 11: modifica le disposizioni sull’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare in caso di gravi indiziati di violenza di genere, stabilendo procedure per la convalida del provvedimento;

-         articolo 12: interviene sulle misure cautelari, imponendo alla polizia giudiziaria di verificare la fattibilità tecnica dell'utilizzo di mezzi elettronici congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari;

-         articoli 13 e 14: introducono deroghe alle norme vigenti sulle misure cautelari e sulla comunicazione delle notizie di reato alla persona offesa;

-         articolo 15: modifica le condizioni per la sospensione condizionale della pena, richiedendo il superamento favorevole di percorsi di recupero;

-         articolo 16: modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti;

-         articolo 17: introduce la possibilità di corrispondere una provvisionale alle vittime di specifici reati, come omicidio, violenza sessuale, o lesioni gravi, in situazioni di bisogno;

-         articolo 18: disciplina il riconoscimento degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero per gli autori del reato.

Queste, in estrema sintesi, le novità che dovrebbero implementare il Codice Rosso già esistente.

Sulla carta, tutto molto bello verrebbe da dire.

Solo che, come sempre accade, il dato normativo su scontra con la realtà fattuale fatta di forze dell’ordine non adeguatamente formate che prendono sottogamba le grida di aiuto delle vittime, di Procure intasate di lavoro e perennemente sotto organico che, non per dolo, non riescono a stare dietro alle denunce che si fanno sempre più numerose.

Una triste realtà dove le vittime non hanno abbastanza voce perchè la parte offesa non è parte essenziale al processo, dove la giustiziai riparativa tarda a prendere il via.

Una realtà fatta di una cultura prevalentemente patriarcale in certe aree che tarpa le ali alla voce delle donne, e dove anche nelle aree geografiche in cui l’emancipazione è un dato di fatto, le donne devono essere due volte più brave e tre volte meglio preparate per arrivare agli stessi livelli dei colleghi uomini.

Che tutela alle violenze psicologiche? Quelle che non lasciano segni se non nell’animo, quelle le cui cicatrici non sono visibili, quelle che non si possono provare in un’aula di Tribunale perché “tanto il Giudice non capirebbe, quindi avvocato, meglio se lasciamo perdere”.

Allora, si possono emanare tutti i Codici Rossi che si vogliono, ma la tutela delle donne deve partire necessariamente da una prevenzione e dalla sponsorizzazione di una cultura del rispetto.

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