Giulia Cecchettin, l’ennesima vittima di un ex fidanzato che non ha saputo gestire un “no”.Lo Stato interviene con nuove misure coercitive, con l’inasprimento delle sanzioni.Ma tutto questo servirà davvero? Quale tutela preventiva se gli organi di polizia non prestano ascolto alle grida di aiuto? Se il mostro ha la faccia del bravo ragazzo?
Nella seduta del
22 Novembre 2023 il Senato della Repubblica ha discusso il DDL che prevede un’implementazione
del Codice rosso composto di 19 articoli, che mira a rafforzare la protezione
delle vittime di violenza attraverso misure preventive, il potenziamento delle
misure cautelari e l’anticipazione della tutela penale.
In parallelo a
questi provvedimenti, si propone di assicurare la certezza dei tempi dei
procedimenti relativi a reati di violenza di genere o domestica.
Nel dettaglio,
ecco le novità del DDL:
- articolo 1: amplia l’applicazione dell’ammonimento del questore e degli obblighi informativi alle vittime da parte delle Forze dell’ordine e delle istituzioni pubbliche;
- articolo 2: modifica il codice antimafia estendendo le misure di prevenzione anche a soggetti indiziati di gravi reati legati alla violenza di genere e domestica;
-
articolo 3: garantisce la priorità nella
formazione dei ruoli di udienza e nei processi relativi a vari reati legati
alla violenza di genere;
-
articolo 4: prevede la priorità nella
trattazione dei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica,
inclusa la richiesta e la decisione sulla misura cautelare personale;
-
articolo 5: introduce misure per favorire
la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e
domestica;
-
articolo 6: propone iniziative formative
in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, inclusa la
predisposizione di linee guida nazionali per l’adeguata formazione degli
operatori.;
-
articolo 7: interviene sul procedimento
di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di
violenza domestica e di genere, stabilendo tempi specifici per la richiesta e
la decisione sulla misura;
-
articolo 8: modifica le norme sulla
comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo l’obbligo
di monitorare il rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di misure
cautelari;
-
articoli 9 e 10: aumentano le pene per la
violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento,
introducendo anche la possibilità di arresto in flagranza differita;
-
articolo 11: modifica le disposizioni
sull’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare in caso di gravi indiziati
di violenza di genere, stabilendo procedure per la convalida del provvedimento;
-
articolo 12: interviene sulle misure
cautelari, imponendo alla polizia giudiziaria di verificare la fattibilità
tecnica dell'utilizzo di mezzi elettronici congiuntamente alla misura degli
arresti domiciliari;
-
articoli 13 e 14: introducono deroghe
alle norme vigenti sulle misure cautelari e sulla comunicazione delle notizie
di reato alla persona offesa;
-
articolo 15: modifica le condizioni per
la sospensione condizionale della pena, richiedendo il superamento favorevole
di percorsi di recupero;
-
articolo 16: modifica la disciplina
relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali
violenti;
-
articolo 17: introduce la possibilità di
corrispondere una provvisionale alle vittime di specifici reati, come omicidio,
violenza sessuale, o lesioni gravi, in situazioni di bisogno;
-
articolo 18: disciplina il riconoscimento
degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero per gli
autori del reato.
Queste, in estrema sintesi, le novità che dovrebbero implementare il Codice Rosso già esistente.
Sulla carta, tutto molto bello verrebbe da dire.
Solo che, come
sempre accade, il dato normativo su scontra con la realtà fattuale fatta di forze
dell’ordine non adeguatamente formate che prendono sottogamba le grida di aiuto
delle vittime, di Procure intasate di lavoro e perennemente sotto organico che,
non per dolo, non riescono a stare dietro alle denunce che si fanno sempre più
numerose.
Una triste realtà
dove le vittime non hanno abbastanza voce perchè la parte offesa non è parte
essenziale al processo, dove la giustiziai riparativa tarda a prendere il via.
Una realtà fatta
di una cultura prevalentemente patriarcale in certe aree che tarpa le ali alla
voce delle donne, e dove anche nelle aree geografiche in cui l’emancipazione è
un dato di fatto, le donne devono essere due volte più brave e tre volte meglio
preparate per arrivare agli stessi livelli dei colleghi uomini.
Che tutela alle
violenze psicologiche? Quelle che non lasciano segni se non nell’animo, quelle
le cui cicatrici non sono visibili, quelle che non si possono provare in un’aula
di Tribunale perché “tanto il Giudice non capirebbe, quindi avvocato, meglio se
lasciamo perdere”.
Allora, si possono
emanare tutti i Codici Rossi che si vogliono, ma la tutela delle donne deve partire
necessariamente da una prevenzione e dalla sponsorizzazione di una cultura del
rispetto.
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