L’avvento di internet e dei social media ha stravolto per sempre il modo di comunicare e modificato le basi dei rapporti interpersonali, abbattendo i confini del tempo e dello spazio.
Negli ultimi anni, in particolare, si è sviluppata tutta una serie di categorie di illecito collegate, ad esempio, al cyberstalking, all’hate speech e al bullismo sulla rete.
Le varie condotte, seppur diverse tra loro, sono accomunate dalla gravità di ledere alcuni dei più basilari diritti della persona e a causa delle caratteristiche proprie della rete, di produrre, sovente, effetti irreversibili.
Tra i fenomeni, che in questi anni più si stanno diffondendo, vi è quello del cosiddetto revenge porn.
La casistica individua vittime, per lo più, di sesso femminile ed è proprio tale ragione a fare di questo "fenomeno", insieme al cyberstalking, un atto di violenza di genere, essendo le donne discriminate proprio nella manifestazione della propria c.d. sessualità (e dunque in uno dei caratteri maggiormente afferenti al genere).
La vittima che subisce questa grave ingerenza negli aspetti più intimi e privati della propria persona deve affrontare una serie di conseguenze degradanti e a livello relazionale e a livello psicologico.
Ho voluto scrivere un articolo su questo argomento anche per fare un po' di chiarezza sulla reale portata della norma (l'art. 612ter c.p.) e per cercare di far comprendere come i Tribunali hanno tentato di risolvere il problema, purtroppo non sempre con successo.
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