I MIEI LIBRI E IL CODICE ROSSO

Si fa un gran parlare in questi ultimi tempi dell'art. 612ter c.p., quello che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe punire il cd, revenge porn e che così recita:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio".
Un articolo interessante e molto esaustivo è quello di Diritto penale contemporaneo al quale rimando cliccando qui.
Tuttavia, leggendo il testo dell'articolo che si inserirà subito dopo l'ormai noto art. 612bis del codice penale che disciplina gli atti persecutori, mi sono chiesta: ma questa previsione di reato non è già tutelata dalla normativa sulla pornografia? Perchè il Legislatore si è sentito in dovere di fare un ulteriore specificazione?
E' chiaro che questa previsione si inserisce nel contesto del DDL sul cosiddetto Codice Rosso, ovvero quel gruppo di norme che dovrebbero sia introdurre delle nuove fattispecie di reato sia inasprire le pene già presenti (qui un esaustivo articolo sempre tratto da Diritto penale contemporaneo).
Quello che non mi è chiaro è come si può cercare di frenare un fenomeno, il delitto di genere, che diviene sempre più allarmante con l'introduzione di nuove sanzioni penali, modifiche al c.p. e al c.p.p. nonchè all'ordinamento penitenziario.... l'impressione è che si stia cercando di chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati.
Non è sanzionando con la reclusione da 6 mesi a tre anni chi viola il divieto di avvicinamento che si otterrà il risultato di non violare la misura cautelare. Se un marito/compagno/padre/amico quello che volete furioso che non riesce ad accettare un "no" o un "basta è finita" decide di continuare a perseguitare la vittima, lo farà, misura o non misura, sanzione o non sanzione. 
Verrà arrestato? certamente
verrà associato ad una casa circondariale? Altrettanto certamente
Sconterà la pena? questo è meno certo. Un bravo difensore sarà in grado di ridurgli la pena, farlo accedere a riti alternativi, fargli ottenere tutti i benefici di legge possibili. Specie se il Cliente è soggetto incensurato.
E la donna vittima? Vivrà nel terrore che il suo abusante ricominci. Non che la stessa non sia tutelata, ma si sa, il nostro è un sistema molto garantista... nei confronti degli indagati e degli imputati e non nei confronti della vittime. Basti pensare che in tema di patteggiamento, la parte offesa è completamente tagliata fuori dagli accordi PM-difesa, e il risarcimento, in questo casi, è totalmente demandato alla volontà della prima di fare causa civile al proprio offensore, con tutte le difficoltà che ne discendono in punto prova, visto che, nella maggior parte dei casi, il danno è psicologico.
E' ben vero che, in alcuni casi, il PM può subordinare il proprio consenso al risarcimento, ma non sempre succede
Se, poi,a  tutto questo si aggiunge che comunque la Magistratura ha dei tempi tecnici da rispettare (leggi un minimo di istruttoria prima dell'emissione della misura che comunque da PM viene solo chiesta atteso che chi decide sulla sua irrogazione è un GIP...) non credo che questo DDL, pur lodevole nelle sue intenzioni, potrà avere un reale effetto deterrente.
Non ho ancora scritto nulla su questo DDL, aspetto il testo definitivo (e l'ennesimo codice penale e di procedura acquistato nuovo nuovo), ma nel frattempo si possono sempre acquistare i miei volumi alla pagina Amazon dedicata.
Come sempre, grazie dell'attenzione.


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